Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 S. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L’ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE - MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI E DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIEGHI - DISCIPLINA MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PARERE OBBLIGATORIO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del Ministro per l’economia e delle finanze, di stabilire “le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti concessi”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 12  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte