Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 T. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - CONFERIMENTO DI INCENTIVI SPECIALI E ATTRIBUZIONE DI PREMI DI QUALITÀ - GIURIA COMPOSTA DA CINQUE EMINENTI PERSONALITÀ DELLA CULTURA - DESIGNAZIONE DEL MINISTRO - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PARERE OBBLIGATORIO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevede che il Ministro designi i componenti di “un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura”, che deve selezionare tre progetti da premiare mediante il conferimento di incentivi speciali e attribuire i “premi qualità”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 13  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte