Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 U. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE - MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIEGHI - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PARERE OBBLIGATORIO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevede che “con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse” relative alla promozione delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte