Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 V. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - APERTURA DI MULTISALE CON UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A MILLEOTTOCENTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO E POTERE CONSULTIVO DELLA CONSULTA TERRITORIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 285/05 V. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - APERTURA DI MULTISALE CON UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A MILLEOTTOCENTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO E POTERE CONSULTIVO DELLA CONSULTA TERRITORIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, comma 5, e 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, relativi all’autorizzazione all’apertura “di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento” che la disciplina censurata riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo. Riconosciuta, infatti, l’afferenza della disciplina in esame alla materia del “governo del territorio”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e non sussistendo esigenze unitarie tali da legittimare l’intervento del legislatore statale allo svolgimento della funzione amministrativa, non appare giustificata l’attrazione di tale funzione in favore degli organi amministrativi dello Stato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, comma 5, e 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, relativi all’autorizzazione all’apertura “di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento” che la disciplina censurata riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo. Riconosciuta, infatti, l’afferenza della disciplina in esame alla materia del “governo del territorio”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e non sussistendo esigenze unitarie tali da legittimare l’intervento del legislatore statale allo svolgimento della funzione amministrativa, non appare giustificata l’attrazione di tale funzione in favore degli organi amministrativi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 22
co. 5
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte