Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 V. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - APERTURA DI MULTISALE CON UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A MILLEOTTOCENTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO E POTERE CONSULTIVO DELLA CONSULTA TERRITORIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, comma 5, e 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, relativi all’autorizzazione all’apertura “di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento” che la disciplina censurata riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo. Riconosciuta, infatti, l’afferenza della disciplina in esame alla materia del “governo del territorio”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e non sussistendo esigenze unitarie tali da legittimare l’intervento del legislatore statale allo svolgimento della funzione amministrativa, non appare giustificata l’attrazione di tale funzione in favore degli organi amministrativi dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 22  co. 5

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 4  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte