Sentenza 246/2022 (ECLI:IT:COST:2022:246)
Massima numero 45227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/11/2022;  Decisione del  09/11/2022
Deposito del 09/12/2022; Pubblicazione in G. U. 14/12/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma del Codice della strada che prevede l'applicazione automatica, anziché discrezionale, della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato). (Classif. 232001).

Testo

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. (Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 115/2019).


(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La disposizione censurata dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nel prevedere l'applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, vìola l'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa all'illecito commesso. Tale automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. È rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto). (Precedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 213  co. 8

 04/10/2018  n. 113  art. 23  co. 

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte