Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 Z. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - PREVISIONE DI POTERI ASSERITAMENTE REGOLAMENTARI IN CAPO AD ORGANI STATALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE REGIONALE NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE RESIDUALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 285/05 Z. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - PREVISIONE DI POTERI ASSERITAMENTE REGOLAMENTARI IN CAPO AD ORGANI STATALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE REGIONALE NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE RESIDUALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Premesso che le disposizioni censurate pongono dubbi sulla qualificabilità dei poteri in esse previsti come espressione di potestà regolamentare in senso proprio, tuttavia va osservato che alcune di esse possono essere ricondotte, almeno in parte, nell’alveo delle materie di competenza esclusiva dello Stato (cfr. art. 4, comma 6; art. 8, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, sesto comma della Costituzione, dell’art. 4, comma 6, dell’art. 8, comma 4, dell’art. 9, comma 3, dell’art. 10, comma 4, dell’art. 12, commi 4 e 5, dell’art. 17, commi 3 e 4, dell’art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Premesso che le disposizioni censurate pongono dubbi sulla qualificabilità dei poteri in esse previsti come espressione di potestà regolamentare in senso proprio, tuttavia va osservato che alcune di esse possono essere ricondotte, almeno in parte, nell’alveo delle materie di competenza esclusiva dello Stato (cfr. art. 4, comma 6; art. 8, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, sesto comma della Costituzione, dell’art. 4, comma 6, dell’art. 8, comma 4, dell’art. 9, comma 3, dell’art. 10, comma 4, dell’art. 12, commi 4 e 5, dell’art. 17, commi 3 e 4, dell’art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 4
co. 6
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 8
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 9
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 10
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co. 5
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 17
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 17
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co. 2
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte