Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 AA. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLE MATERIE DELL’ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E DELLO SPETTACOLO, OVVERO IN SUBORDINE NELLE MATERIE DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 285/05 AA. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLE MATERIE DELL’ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E DELLO SPETTACOLO, OVVERO IN SUBORDINE NELLE MATERIE DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Le attività cinematografiche sono riconducibili – come, peraltro, la Corte ha già avuto modo di affermare - alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”, né da queste scorporabili, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Appare, quindi, improprio il richiamo alle materie dell’industria e del commercio, stante il carattere strumentale della disciplina in esame rispetto alla natura delle attività medesime inerenti al settore della cultura. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’ art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 e 22, commi 1 e 4.
Le attività cinematografiche sono riconducibili – come, peraltro, la Corte ha già avuto modo di affermare - alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”, né da queste scorporabili, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Appare, quindi, improprio il richiamo alle materie dell’industria e del commercio, stante il carattere strumentale della disciplina in esame rispetto alla natura delle attività medesime inerenti al settore della cultura. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’ art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 e 22, commi 1 e 4.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 1
co. 2
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 1
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 1
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 2
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 4
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 8
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 9
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 10
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 11
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 13
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 14
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 15
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 16
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 17
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 22
co. 1
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 22
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte