Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 BB. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - ADOZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE DI NORME DI DETTAGLIO IN MATERIE AFFIDATE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DI STATO E REGIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLE MATERIE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI, COMMERCIO CON L’ESTERO, GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 285/05 BB. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - ADOZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE DI NORME DI DETTAGLIO IN MATERIE AFFIDATE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DI STATO E REGIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLE MATERIE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI, COMMERCIO CON L’ESTERO, GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Con riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche essa va ricondotta nelle materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, quali il “governo del territorio”, anche in ragione di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3, comma 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, e degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Con riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche essa va ricondotta nelle materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, quali il “governo del territorio”, anche in ragione di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3, comma 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, e degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 1
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 1
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 2
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 4
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 6
co. 7
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 8
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 9
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 10
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 11
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 13
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 14
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 15
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 16
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 17
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 18
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte