Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 CC. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLO STATO ASSERITAMENTE IN MATERIE NON DI COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DEDOTTA INSUSSISTENZA DI RAGIONI UNITARIE ATTE A GIUSTIFICARE L’ATTRAZIONE AL CENTRO DELLE FUNZIONI, MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE E FORME DI COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 285/05 CC. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - RIFORMA DELLA DISCIPLINA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLO STATO ASSERITAMENTE IN MATERIE NON DI COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DEDOTTA INSUSSISTENZA DI RAGIONI UNITARIE ATTE A GIUSTIFICARE L’ATTRAZIONE AL CENTRO DELLE FUNZIONI, MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE E FORME DI COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Qualora il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a disciplinare le attività, quali, nella specie, quelle nel settore cinematografico, ciò giustifica un intervento dello Stato che si svolga mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali – la successiva normazione regionale, al fine di soddisfare le esigenze che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, comma 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Qualora il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a disciplinare le attività, quali, nella specie, quelle nel settore cinematografico, ciò giustifica un intervento dello Stato che si svolga mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali – la successiva normazione regionale, al fine di soddisfare le esigenze che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, comma 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 1
co. 2
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 1
co. 4
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 1
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 5
co. 1
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 5
co. 5
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 5
co. 6
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 5
co. 7
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 6
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 7
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 18
co. 3
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 18
co. 5
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte