Sentenza 286/2005 (ECLI:IT:COST:2005:286)
Massima numero 29646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 286/05. REGIONE VALLE D’AOSTA - AGRICOLTURA - DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE - PREVISIONE DI UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE REGIONALE E DI UNA RISERVA REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO DELLA LEGGE REGIONALE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA CHE CONSENTE ESCLUSIVAMENTE UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE NAZIONALE, NONCHÉ UNA RISERVA NAZIONALE - VIOLAZIONE DEL VINCOLO STATUTARIO DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 286/05. REGIONE VALLE D’AOSTA - AGRICOLTURA - DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE - PREVISIONE DI UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE REGIONALE E DI UNA RISERVA REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO DELLA LEGGE REGIONALE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA CHE CONSENTE ESCLUSIVAMENTE UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE NAZIONALE, NONCHÉ UNA RISERVA NAZIONALE - VIOLAZIONE DEL VINCOLO STATUTARIO DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, che disciplinano, rispettivamente, un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”. Le norme dello statuto Valle d’Aosta e quelle di attuazione dello stesso (decreto legislativo n. 238 del 2001, art. 1) demandano alla Regione stessa la regolamentazione in materia di agricoltura, nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. Tuttavia tale potestà legislativa deve esercitarsi nel “rispetto degli obblighi internazionali”, compresi gli obblighi comunitari. La normativa comunitaria, infatti, in ordine alle modalità operative della compensazione, circoscrive “la discrezionalità lasciata agli Stati membri” alla scelta tra due soli livelli: “quello degli acquirenti ovvero quello nazionale; mentre per la riserva, le disposizioni comunitarie autorizzano la istituzione di una riserva solo a livello nazionale. Ne consegue che le norme censurate, prevedendo, l’una, un diverso sistema di compensazione a base regionale; l’altra, una “riserva regionale”, non consentita dalla normativa comunitaria, si pongono in contrasto con i parametri costituzionali evocati.
- Sentenze citate, in relazione alla materia dell’agricoltura, in cui deve essere ricompreso il comparto della produzione lattiera nn. 272/2005, 398/1998 e 304/1987.
- Sul limite posto alla potestà legislativa della Regione v. sentenze n. 207/2001 e n. 126/1996.
- In ordine alla discrezionalità degli Stati membri relativamente alle modalità operative della compensazione, v. sentenza citata n. 424/1999.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, che disciplinano, rispettivamente, un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”. Le norme dello statuto Valle d’Aosta e quelle di attuazione dello stesso (decreto legislativo n. 238 del 2001, art. 1) demandano alla Regione stessa la regolamentazione in materia di agricoltura, nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. Tuttavia tale potestà legislativa deve esercitarsi nel “rispetto degli obblighi internazionali”, compresi gli obblighi comunitari. La normativa comunitaria, infatti, in ordine alle modalità operative della compensazione, circoscrive “la discrezionalità lasciata agli Stati membri” alla scelta tra due soli livelli: “quello degli acquirenti ovvero quello nazionale; mentre per la riserva, le disposizioni comunitarie autorizzano la istituzione di una riserva solo a livello nazionale. Ne consegue che le norme censurate, prevedendo, l’una, un diverso sistema di compensazione a base regionale; l’altra, una “riserva regionale”, non consentita dalla normativa comunitaria, si pongono in contrasto con i parametri costituzionali evocati.
- Sentenze citate, in relazione alla materia dell’agricoltura, in cui deve essere ricompreso il comparto della produzione lattiera nn. 272/2005, 398/1998 e 304/1987.
- Sul limite posto alla potestà legislativa della Regione v. sentenze n. 207/2001 e n. 126/1996.
- In ordine alla discrezionalità degli Stati membri relativamente alle modalità operative della compensazione, v. sentenza citata n. 424/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
12/12/2002
n. 27
art. 17
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
12/12/2002
n. 27
art. 17
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
12/12/2002
n. 27
art. 20
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/05/2001
n. 238
art. 1