Sentenza 287/2005 (ECLI:IT:COST:2005:287)
Massima numero 29647
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONTRI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 287/05 A. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - LESIONE ASSERITAMENTE PRODOTTA DALLA LEGGE E NON DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE IMPUGNATO - REIEZIONE.
SENT. 287/05 A. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - LESIONE ASSERITAMENTE PRODOTTA DALLA LEGGE E NON DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE IMPUGNATO - REIEZIONE.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato sull’assunto che la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge, atteso che il regolamento impugnato si è attenuto alla disciplina legislativa. La Corte ha, infatti, più volte affermato la piena equiparabilità tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione dello statuto, emanate con l’osservanza di apposite procedure, e, conseguente, possibilità di essere utilizzate come parametro in sede di giudizio di costituzionalità. Ne consegue che la “clausola di salvaguardia”, dettata dall’art. 158 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va riferita a tutte le disposizioni che fondano e definiscono l’autonomia speciale della Provincia, con la conseguenza che la lesione delle competenze provinciali deriva esclusivamente dagli impugnati articoli del decreto ministeriale, che pongono una disciplina penetrante in ordine alle modalità di utilizzazione dei finanziamenti, individuando la Provincia autonoma di Trento tra i propri destinatari.
- V. sentenza citata n. 199/2004.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato sull’assunto che la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge, atteso che il regolamento impugnato si è attenuto alla disciplina legislativa. La Corte ha, infatti, più volte affermato la piena equiparabilità tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione dello statuto, emanate con l’osservanza di apposite procedure, e, conseguente, possibilità di essere utilizzate come parametro in sede di giudizio di costituzionalità. Ne consegue che la “clausola di salvaguardia”, dettata dall’art. 158 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va riferita a tutte le disposizioni che fondano e definiscono l’autonomia speciale della Provincia, con la conseguenza che la lesione delle competenze provinciali deriva esclusivamente dagli impugnati articoli del decreto ministeriale, che pongono una disciplina penetrante in ordine alle modalità di utilizzazione dei finanziamenti, individuando la Provincia autonoma di Trento tra i propri destinatari.
- V. sentenza citata n. 199/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte