Sentenza 287/2005 (ECLI:IT:COST:2005:287)
Massima numero 29649
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONTRI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29647  29648


Titolo
SENT. 287/05 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DISABILI - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI CON 'HANDICAP' GRAVE PRIVI DELL’ASSISTENZA DEI FAMILIARI - REGOLAMENTO MINISTERIALE DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE, L’EROGAZIONE, LE VERIFICHE E LE REVOCHE DEI FINANZIAMENTI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LESIONE DELLE PREROGATIVE STATUTARIE DELLA PROVINCIA NELLA MATERIA DELL’ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E IN TEMA DI FINANZIAMENTI STATALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DELL’ATTO IMPUGNATO - ASSORBIMENTO DELLA CENSURA RIFERITA ALLE NORME COSTITUZIONALI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

Testo
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vanno conseguentemente annullamenti gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 270, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, la disciplina contenuta nelle norme impugnate va ricondotta alla materia dell’assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva, per cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome. Le norme regolamentari impugnate, in quanto rivolte anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, contraddicono, inoltre, il dettato normativo dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989, poiché disciplinano in modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti medesimi. Resta assorbita la questione, prospettata in via subordinata, circa la violazione, mediante tali norme, dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione.

- Sulle norme che non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ma pongono vincoli nell’assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali v. sentenza citata n. 423/2004.

- Sul principio, più volte affermato dalla Corte, per cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome v. sentenze citate n. 267/2003 e 371/2001.

Atti oggetto del giudizio

 13/12/2001  n. 470  art. 1  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 3  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 4  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 5  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 6  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 7  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 9  co. 

 13/12/2001  n. 470  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 6

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5    co. 2  

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5    co. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 12    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 12    co. 2