Ordinanza 291/2005 (ECLI:IT:COST:2005:291)
Massima numero 29653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 291/05. ESECUZIONE PENALE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROCEDIMENTO A CONTRADDITTORIO EVENTUALE E DIFFERITO - DENUNCIATO PREGIUDIZIO DEL CONDANNATO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 291/05. ESECUZIONE PENALE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROCEDIMENTO A CONTRADDITTORIO EVENTUALE E DIFFERITO - DENUNCIATO PREGIUDIZIO DEL CONDANNATO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui stabilisce che “il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa”. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha già avuto modo di affermare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata sia una risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e come siano pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. Nella specie, in materia di liberazione anticipata, tale modello processuale si giustifica alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dell’istituto, il quale si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto, traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime “alternativo” a quello carcerario.
- Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. ordinanze citate n. 352/2003 e 321/2004.
- In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, v. ordinanze citate n. 292/2004, nn. 257, 132, 131 e 32/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui stabilisce che “il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa”. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha già avuto modo di affermare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata sia una risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e come siano pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. Nella specie, in materia di liberazione anticipata, tale modello processuale si giustifica alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dell’istituto, il quale si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto, traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime “alternativo” a quello carcerario.
- Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. ordinanze citate n. 352/2003 e 321/2004.
- In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, v. ordinanze citate n. 292/2004, nn. 257, 132, 131 e 32/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 69
co.
legge
19/12/2002
n. 277
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte