Ordinanza 292/2005 (ECLI:IT:COST:2005:292)
Massima numero 29654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 292/05. IMPOSTE E TASSE - IRPEF - SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE SEPARATA - QUESTIONE SOLLEVATA ALLO SCOPO DI ESCLUDERE QUALSIVOGLIA IMPOSIZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DEL LAVORO, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, VIOLAZIONE DELLE NORME CHE ESENTANO DA IMPOSTE E TASSE IL PROCESSO DEL LAVORO - CENSURA PRIVA DI INCIDENZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dell’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati, infatti, non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, la quale si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/02/1995  n. 41  art. 32  co. 1

legge  22/03/1995  n. 85  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte