Ordinanza 294/2005 (ECLI:IT:COST:2005:294)
Massima numero 29656
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 294/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA CONDOTTA DALLO STESSO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
ORD. 294/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA CONDOTTA DALLO STESSO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 27 ottobre 2004, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente, nei confronti del quale è in corso procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello di Brescia ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono e che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare la insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 27 ottobre 2004, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente, nei confronti del quale è in corso procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello di Brescia ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono e che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare la insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
27/10/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3