Ordinanza 295/2005 (ECLI:IT:COST:2005:295)
Massima numero 29657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 295/05. STRANIERO - IMPOSSIBILITÀ DI TRATTENIMENTO ENTRO UN CENTRO DI PERMANENZA - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DEL QUESTORE - RICORSO GIURISDIZIONALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA STRANIERI, VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 24 della Costituzione, dell’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell’ordinanza di rimessone qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l’incidente di costituzionalità.

- Ordinanza citata n. 100/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte