Ordinanza 296/2005 (ECLI:IT:COST:2005:296)
Massima numero 29658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29659
Titolo
ORD. 296/05 A. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA CONDANNA - REVOCA DI DIRITTO DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA PENA DA ESPIARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 296/05 A. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA CONDANNA - REVOCA DI DIRITTO DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA PENA DA ESPIARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., il quale prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso di sopravvenienza di un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale e per la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. Infatti, con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., risulta comunque palese l'inidoneità del 'tertium comparationis' evocato dal giudice rimettente, stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. Quanto al parametro di cui all’art. 27 Cost., nessuna violazione dei principì di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena può essere ravvisata in riferimento ad una disciplina che – nel caso di sopravvenienza di sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella sospesa, determini il superamento dei limiti discrezionalmente stabiliti dal legislatore e, con esso, la caduta del presupposto per la concessione del beneficio – ripristini l'esecuzione della pena già sospesa, senza prevedere alcuna «detrazione» per il periodo di sospensione trascorso, che è un periodo di «non esecuzione» di alcuna sanzione penale.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., il quale prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso di sopravvenienza di un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale e per la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. Infatti, con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., risulta comunque palese l'inidoneità del 'tertium comparationis' evocato dal giudice rimettente, stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. Quanto al parametro di cui all’art. 27 Cost., nessuna violazione dei principì di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena può essere ravvisata in riferimento ad una disciplina che – nel caso di sopravvenienza di sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella sospesa, determini il superamento dei limiti discrezionalmente stabiliti dal legislatore e, con esso, la caduta del presupposto per la concessione del beneficio – ripristini l'esecuzione della pena già sospesa, senza prevedere alcuna «detrazione» per il periodo di sospensione trascorso, che è un periodo di «non esecuzione» di alcuna sanzione penale.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 168
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte