Ordinanza 296/2005 (ECLI:IT:COST:2005:296)
Massima numero 29659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29658
Titolo
ORD. 296/05 B. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER NON PIÙ DI DUE VOLTE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, DISCRIMINAZIONE TRA CONDANNATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 296/05 B. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER NON PIÙ DI DUE VOLTE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, DISCRIMINAZIONE TRA CONDANNATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che – cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi – non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che – cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi – non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 164
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte