Ordinanza 298/2005 (ECLI:IT:COST:2005:298)
Massima numero 29661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 298/05. IMPOSTE E TASSE - ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL DIFENSORE NEI GIUDIZI DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO - ASSOGGETTAMENTO AD IVA E A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE - MANCATA ESTENSIONE DELLE ESENZIONI PREVISTE DALL’ART. 19 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - DENUNCIATO DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN ARBITRATO RITUALE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L’AFFERMATA COMPETENZA DELL’ARBITRO A CONOSCERE IN VIA INCIDENTALE QUESTIONI TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 298/05. IMPOSTE E TASSE - ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL DIFENSORE NEI GIUDIZI DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO - ASSOGGETTAMENTO AD IVA E A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE - MANCATA ESTENSIONE DELLE ESENZIONI PREVISTE DALL’ART. 19 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - DENUNCIATO DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN ARBITRATO RITUALE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L’AFFERMATA COMPETENZA DELL’ARBITRO A CONOSCERE IN VIA INCIDENTALE QUESTIONI TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/03/1987
n. 74
art. 19
co.
legge
20/09/1980
n. 576
art. 11
co.
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 17
co.
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte