Sentenza 299/2005 (ECLI:IT:COST:2005:299)
Massima numero 29662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 299/05. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI MASSIMI DI FASE DETERMINATI DALL’ART. 304, COMMA 6, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - COMPUTO DEI PERIODI DI CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTI IN FASI O GRADI DIVERSI DALLA FASE O DAL GRADO IN CUI IL PROCEDIMENTO È REGREDITO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELLA PENA, INGIUSTIFICATO SACRIFICIO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 299/05. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI MASSIMI DI FASE DETERMINATI DALL’ART. 304, COMMA 6, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - COMPUTO DEI PERIODI DI CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTI IN FASI O GRADI DIVERSI DALLA FASE O DAL GRADO IN CUI IL PROCEDIMENTO È REGREDITO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELLA PENA, INGIUSTIFICATO SACRIFICIO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Infatti, la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Infatti, la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte