Sentenza 300/2005 (ECLI:IT:COST:2005:300)
Massima numero 29664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29663


Titolo
SENT. 300/05 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - STRANIERO - MISURE CONCERNENTI L’OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA, LA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI NELLA CONSULTA REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI, L’ACCESSO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED AI BENEFICI PER LA PRIMA CASA, I POTERI SOSTITUTIVI IN CAPO ALLA REGIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI INADEMPIENTI - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, DIRITTO DI ASILO E CONDIZIONE GIURIDICA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI, E MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO DA ESERCITARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 Cost., degli artt. 3, comma 4, lettera d), e comma 5; 6, 7 e 10 della legge della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004, n. 5, in tema di “integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Il t. u. della disciplina dell'immigrazione di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, regola la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e dei suoi effetti sociali vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, alle quali sono direttamente affidate alcune competenze, secondo criteri che tengono conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano ex Costituzione competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente. In tale quadro normativo, non è dato ravvisare la violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema di “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea” e di “ immigrazione”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in quanto il denunciato art. 3, comma 4, lettera d), in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, “per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture”, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina dei centri in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, secondo modalità tali da impedire comunque indebite intrusioni; gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati costituiscono la attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni statali che prevedono forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale, senza disciplinare in alcun modo la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, affidati alla sola legge statale; l’art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal t. u. del 1998. Quanto all'art. 3, comma 5, della legge, per cui la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale - disposizione che secondo il Governo violerebbe anche gli att. 114 e 120 Cost. non essendo indicato il tipo di potere sostitutivo da esercitare – è immune da censura, perché l'inadempimento da parte degli enti locali si riferisce chiaramente alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della legge impugnata, che sono appunto affidate agli enti locali, sicché l'indicazione a parametro dell'art. 120 Cost. è inconferente, atteso che la norma costituzionale riguarda espressamente il potere sostitutivo straordinario statale.

- Sulla (legittimità della) norma statutaria dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei 'referendum' regionali, secondo un criterio di favore verso la partecipazione, che ha fondamento nell’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, v. sentenza n. 379/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 5  art. 3  co. 4

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 5  art. 3  co. 5

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 5  art. 6  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 5  art. 7  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 5  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte