Sentenza 303/2005 (ECLI:IT:COST:2005:303)
Massima numero 29669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29668


Titolo
SENT. 303/05 B. FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI GOVERNATIVI - MATERIE COPERTE DA RISERVA RELATIVA DI LEGGE - LEGGI ORDINARIE DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - NORME GENERALI REGOLATRICI DELLA MATERIA, ANZICHÉ PIÙ RESTRITTIVI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ANALOGHI A QUELLI PRESCRITTI PER LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E‘ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per difetto di motivazione sulla rilevanza. La censura del rimettente, infatti, pur articolata in diversi assunti, tra loro strettamente connessi, tuttavia, è carente di motivazione in ordine agli stessi.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte