Sentenza 304/2005 (ECLI:IT:COST:2005:304)
Massima numero 29672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 304/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - SOTTOPRODOTTI ANIMALI NON IDONEI AL CONSUMO UMANO - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI VINCOLI COMUNITARI, DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI AMBIENTE, DEI LIMITI STATUTARI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 304/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - SOTTOPRODOTTI ANIMALI NON IDONEI AL CONSUMO UMANO - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI VINCOLI COMUNITARI, DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI AMBIENTE, DEI LIMITI STATUTARI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 7 e 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l’art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10. Il ricorrente ha, invero, fatto riferimento all’art. 117 della Costituzione senza minimamente argomentare per quale ragione, trattandosi dell’impugnazione di una legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 7 e 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l’art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10. Il ricorrente ha, invero, fatto riferimento all’art. 117 della Costituzione senza minimamente argomentare per quale ragione, trattandosi dell’impugnazione di una legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
08/04/2004
n. 1
art. 38
co.
legge provincia Bolzano
14/12/1999
n. 10
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte