Ordinanza 305/2005 (ECLI:IT:COST:2005:305)
Massima numero 29673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 305/05. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - RITENUTA APPLICABILITÀ ANCHE ALLE PENE PECUNIARIE - DENUNCIATA IPOTESI DI “CONDONO OCCULTO”, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DEL DEBITO FISCALE ALL’ESECUZIONE PENALE - QUESTIONE FONDATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 305/05. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - RITENUTA APPLICABILITÀ ANCHE ALLE PENE PECUNIARIE - DENUNCIATA IPOTESI DI “CONDONO OCCULTO”, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DEL DEBITO FISCALE ALL’ESECUZIONE PENALE - QUESTIONE FONDATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dell'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, nella parte in cui consentono l’appicabilità del condono fiscale anche alle pene pecuniarie, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con l'ordinanza n. 433 del 2004, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione concernente l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, in quanto devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione di tale articolo – quale risulta anche a seguito dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1, comma 2-decies, del decreto legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003 – le pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dell'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, nella parte in cui consentono l’appicabilità del condono fiscale anche alle pene pecuniarie, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con l'ordinanza n. 433 del 2004, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione concernente l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, in quanto devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione di tale articolo – quale risulta anche a seguito dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1, comma 2-decies, del decreto legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003 – le pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 12
co.
decreto-legge
24/12/2002
n. 282
art. 5
co.
legge
21/02/2003
n. 27
art.
co.
decreto-legge
24/06/2003
n. 143
art. 1
co. 2
legge
01/08/2003
n. 212
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte