Ordinanza 306/2005 (ECLI:IT:COST:2005:306)
Massima numero 29674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 306/05. PROCESSO PENALE - ISCRIZIONE TARDIVA DEL NOME DELLA PERSONA INDAGATA NELL’APPOSITO REGISTRO - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI OLTRE IL TERMINE - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER DISPARITÀ TRA IMPUTATI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA RICERCA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME DENUNCIATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, non avendo il giudice 'a quo' compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, «nella parte in cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del pubblico ministero del nome della persona sottoposta ad indagini nell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., l'utilizzabilità di atti processuali compiuti oltre il termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 335  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 405  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 191  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte