Ordinanza 307/2005 (ECLI:IT:COST:2005:307)
Massima numero 29675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/05. PROCESSO PENALE - ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA INDAGATA NELL’APPOSITO REGISTRO - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI PRIMA DELLA FORMALE ISCRIZIONE - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER DISPARITÀ TRA INDAGATI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SULL’ACCUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 335  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 407  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte