Ordinanza 310/2005 (ECLI:IT:COST:2005:310)
Massima numero 29678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29679


Titolo
ORD. 310/05 A. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - DEPOSITO DI COPIA DELL’ATTO PRESSO LA CASA COMUNALE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FORME DIVERSE DI NOTIFICAZIONE QUANTO ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL DESTINATARIO - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 143  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte