Ordinanza 310/2005 (ECLI:IT:COST:2005:310)
Massima numero 29679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29678
Titolo
ORD. 310/05 B. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AFFISSIONE DI UNA COPIA DELL’ATTO NELL’ALBO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO - SOPPRESSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 310/05 B. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AFFISSIONE DI UNA COPIA DELL’ATTO NELL’ALBO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO - SOPPRESSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, per l’ipotesi in cui debba eseguirsi la notificazione a persona di residenza, dimora domicilio sconosciuti, ha eliminato l’ulteriore formalità, precedentemente prevista dall’art. 143, primo comma, c.p.c., rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole.
- Vedi, citate, ordinanze n. 119/2001 e n. 591/1989.
E’ manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, per l’ipotesi in cui debba eseguirsi la notificazione a persona di residenza, dimora domicilio sconosciuti, ha eliminato l’ulteriore formalità, precedentemente prevista dall’art. 143, primo comma, c.p.c., rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole.
- Vedi, citate, ordinanze n. 119/2001 e n. 591/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/06/2003
n. 196
art. 174
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte