Ordinanza 311/2005 (ECLI:IT:COST:2005:311)
Massima numero 29680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 311/05. PARLAMENTO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE - OBBLIGO PER IL GIUDICE PROCEDENTE DI UNIFORMARSI ALLA DELIBERA STESSA - ASSERITO INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DELLE PARTI CHE VEDONO SACRIFICATE LE LORO PRETESE NEL PROCESSO, INADEGUATEZZA DELLA FONTE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione. L’ordinanza di rimessione, infatti, propone il dubbio di costituzionalità in modo meramente assertivo, senza prospettare alcuna motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati.

- In tema di manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro evocato, v. ordinanze citate nn. 23/2005, 442/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 3  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte