Sentenza 247/2022 (ECLI:IT:COST:2022:247)
Massima numero 45232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
17/10/2022; Decisione del
17/10/2022
Deposito del 09/12/2022; Pubblicazione in G. U. 14/12/2022
Titolo
Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell'inutilizzabilità, anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Proposizione di questioni analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio e dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).
Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell'inutilizzabilità, anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Proposizione di questioni analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio e dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762).
Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 352
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Altri parametri e norme interposte