Ordinanza 312/2005 (ECLI:IT:COST:2005:312)
Massima numero 29681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29682
Titolo
ORD. 312/05 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RITI ALTERNATIVI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RELAZIONE AL GIUDICE PROCEDENTE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 312/05 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RITI ALTERNATIVI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RELAZIONE AL GIUDICE PROCEDENTE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude i riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace. L’ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle richieste della difesa dell’imputato, attesa la necessità che il giudice renda esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.
- In termini: ordinanze n. 92/2005 e n. 51/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude i riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace. L’ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle richieste della difesa dell’imputato, attesa la necessità che il giudice renda esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.
- In termini: ordinanze n. 92/2005 e n. 51/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte