Ordinanza 312/2005 (ECLI:IT:COST:2005:312)
Massima numero 29682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29681
Titolo
ORD. 312/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CITAZIONE A GIUDIZIO DISPOSTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO CIRCA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE L’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RELAZIONE AL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 312/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CITAZIONE A GIUDIZIO DISPOSTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO CIRCA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE L’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RELAZIONE AL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell’ artt. 2, nella parte in cui esclude, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti o, in genere, i riti deflativi, e degli artt. 20 e 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono “che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga […] l’avviso che l’imputato può presentare la richiesta di cui all’art. 444 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento […] e che l’imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta”. La Corte, in analoga questione, ha, infatti, affermato che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Le ragioni che giustificano l’omessa previsione del patteggiamento escludono, a loro volta, che sia ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Quanto alle censure mosse in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega.
- Prec. Specifico ordinanza n. 228/2005.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell’ artt. 2, nella parte in cui esclude, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti o, in genere, i riti deflativi, e degli artt. 20 e 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono “che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga […] l’avviso che l’imputato può presentare la richiesta di cui all’art. 444 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento […] e che l’imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta”. La Corte, in analoga questione, ha, infatti, affermato che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Le ragioni che giustificano l’omessa previsione del patteggiamento escludono, a loro volta, che sia ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Quanto alle censure mosse in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega.
- Prec. Specifico ordinanza n. 228/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 2
co.
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 29
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte