Ordinanza 313/2005 (ECLI:IT:COST:2005:313)
Massima numero 29684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29683


Titolo
ORD. 313/05 B. STRANIERO - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DEL QUESTORE - REATO CONTRAVVENZIONALE DI INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - QUESTIONE PROSPETTATA IN RELAZIONE A UNA NORMA GIÀ DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, poiché l’ordinanza di rimessione è successiva alla sentenza con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma stessa.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte