Ordinanza 314/2005 (ECLI:IT:COST:2005:314)
Massima numero 29685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 314/05. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - SICCITÀ VERIFICATASI NELL’ANNATA 1989-1990 - CONTRIBUTO 'UNA TANTUM' IN FAVORE DELLE AZIENDE, EROGABILE DAGLI ENTI TERRITORIALI - DENUNCIATA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA E LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI CARICATE DELL’ONERE DERIVANTE DA UNA LEGGE STATALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, della legge 30 gennaio 1991, n. 31, poiché sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione sono apoditticamente affermate dal giudice rimettente, senza motivazione alcuna e in difetto di una pur minima descrizione della fattispecie dedotta in giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/01/1991  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte