Ordinanza 317/2005 (ECLI:IT:COST:2005:317)
Massima numero 29688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29689


Titolo
ORD. 317/05 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO - ESONERO DALLA PROVA PRELIMINARE - BENEFICIARI DELL’ESONERO - MANCATA INCLUSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI IN CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA DENUNCIATA - NECESSITÀ DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito dell’entrata in vigore, intervenuta successivamente alle ordinanze di remissione, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/02/2001  n. 48  art. 22  co. 3

regio decreto  30/01/1941  n. 12  art. 123  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte