Ordinanza 318/2005 (ECLI:IT:COST:2005:318)
Massima numero 29690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 22/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 318/05. IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - FERMO DEI BENI MOBILI DEL DEBITORE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI BENI IMMOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 Cost., dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». L’ordinanza di remissione è infatti priva di motivazione sulla rilevanza, non essendosi il giudice a quo pronunciato su questioni preliminari di merito, da esso stesso indicate, la cui decisione è atta a definire il giudizio principale indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 86  co. 1

decreto legislativo  27/04/2001  n. 193  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte