Sentenza 319/2005 (ECLI:IT:COST:2005:319)
Massima numero 29691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 319/05. REGIONE ABRUZZO - PROFESSIONI - PROFESSIONE SANITARIA DI MASSAGGIATORE-CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STATALI NELLA MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE DELLE PROFESSIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
SENT. 319/05. REGIONE ABRUZZO - PROFESSIONI - PROFESSIONE SANITARIA DI MASSAGGIATORE-CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STATALI NELLA MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE DELLE PROFESSIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2, che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Orbene, nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previdente. In materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale. La legge impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura.
- Vedi, citata, sentenza n. 353/2003.
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2, che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Orbene, nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previdente. In materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale. La legge impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura.
- Vedi, citata, sentenza n. 353/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
23/01/2004
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte