Sentenza 320/2005 (ECLI:IT:COST:2005:320)
Massima numero 29692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 320/05. IMPOSTE E TASSE - FONDI PUBBLICI DI AGEVOLAZIONE ISTITUITI DA LEGGI DELLO STATO E DELLE REGIONI - RICONOSCIMENTO, CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ A IRPEG - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME GIÀ PAGATE A TITOLO DI IMPOSTA - IRRAGIONEVOLEZZA E INCOERENZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CONTRIBUENTE SOLLECITO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 320/05. IMPOSTE E TASSE - FONDI PUBBLICI DI AGEVOLAZIONE ISTITUITI DA LEGGI DELLO STATO E DELLE REGIONI - RICONOSCIMENTO, CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ A IRPEG - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME GIÀ PAGATE A TITOLO DI IMPOSTA - IRRAGIONEVOLEZZA E INCOERENZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CONTRIBUENTE SOLLECITO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate» relativamente ai fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni, anche se gestiti da soggetti privati, pur affermando che gli stessi devono intendersi esenti dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza l'operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.
- Vedi, citate, sentenze n. 416/2000 e n. 421/1995.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate» relativamente ai fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni, anche se gestiti da soggetti privati, pur affermando che gli stessi devono intendersi esenti dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza l'operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.
- Vedi, citate, sentenze n. 416/2000 e n. 421/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/11/2000
n. 342
art. 39
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte