Sentenza 321/2005 (ECLI:IT:COST:2005:321)
Massima numero 29693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 321/05 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI DIRIGERE E COORDINARE L’ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NON SOLO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MA ANCHE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLE NORME DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 321/05 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI DIRIGERE E COORDINARE L’ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NON SOLO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MA ANCHE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLE NORME DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento all’art. 87 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l’art. 5, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15, nella parte in cui attribuisce al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l’attività di pronto intervento non solo “dell’amministrazione provinciale (…) dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile”, ma anche dell’amministrazione “dello Stato”. Ed invero, sia l’art. 87 dello statuto, sia l’art. 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 381 del 1974, attribuiscono, rispettivamente, al Commissario del Governo il coordinamento dell’attività degli uffici statali esistenti nella Regione ed al Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazione dello stato di catastrofe o di calamità naturale provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.
- In materia di ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in tema di protezione civile v. sentenze richiamate nn. 50/1968 e 208/1971.
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento all’art. 87 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l’art. 5, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15, nella parte in cui attribuisce al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l’attività di pronto intervento non solo “dell’amministrazione provinciale (…) dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile”, ma anche dell’amministrazione “dello Stato”. Ed invero, sia l’art. 87 dello statuto, sia l’art. 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 381 del 1974, attribuiscono, rispettivamente, al Commissario del Governo il coordinamento dell’attività degli uffici statali esistenti nella Regione ed al Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazione dello stato di catastrofe o di calamità naturale provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.
- In materia di ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in tema di protezione civile v. sentenze richiamate nn. 50/1968 e 208/1971.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
18/12/2002
n. 15
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
Altri parametri e norme interposte