Sentenza 321/2005 (ECLI:IT:COST:2005:321)
Massima numero 29694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 321/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI DIRIGERE E COORDINARE L’ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO A LIVELLO PROVINCIALE E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DEPUTATO A TENERE I CONTATTI CON GLI ORGANI STATALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE NORME DELLO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 321/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI DIRIGERE E COORDINARE L’ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO A LIVELLO PROVINCIALE E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DEPUTATO A TENERE I CONTATTI CON GLI ORGANI STATALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE NORME DELLO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Espunto dall’ambito di operatività dei poteri di coordinamento del Centro operativo provinciale il riferimento alle attività “dello Stato”, vengono meno anche le censure mosse dal ricorrente al comma 3 dello stesso art. 5 (che assegna al Presidente del Centro le funzioni di “coordinatore provinciale”) ed al comma 2 dell’art. 8 (che affida al medesimo Presidente “la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale”), poiché le relative previsioni non riguardano più organi dell’Amministrazione statale. Anche la censura mossa al comma 3 dell’art. 9 della stessa legge provinciale è infondata, poiché, tale norma, interpretata alla luce della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 5, si rivela diretta unicamente ad individuare, nell’ambito dell’organizzazione provinciale, l’ufficio deputato a tenere i contatti, a fini di coordinamento, con i competenti organi statali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 8, 87 e 88 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dell’art. 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, degli artt. 5, comma 3, 8 comma 2 e 9, comma 3, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15.
Espunto dall’ambito di operatività dei poteri di coordinamento del Centro operativo provinciale il riferimento alle attività “dello Stato”, vengono meno anche le censure mosse dal ricorrente al comma 3 dello stesso art. 5 (che assegna al Presidente del Centro le funzioni di “coordinatore provinciale”) ed al comma 2 dell’art. 8 (che affida al medesimo Presidente “la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale”), poiché le relative previsioni non riguardano più organi dell’Amministrazione statale. Anche la censura mossa al comma 3 dell’art. 9 della stessa legge provinciale è infondata, poiché, tale norma, interpretata alla luce della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 5, si rivela diretta unicamente ad individuare, nell’ambito dell’organizzazione provinciale, l’ufficio deputato a tenere i contatti, a fini di coordinamento, con i competenti organi statali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 8, 87 e 88 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dell’art. 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, degli artt. 5, comma 3, 8 comma 2 e 9, comma 3, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
18/12/2002
n. 15
art. 5
co. 3
legge provincia Bolzano
18/12/2002
n. 15
art. 8
co. 2
legge provincia Bolzano
18/12/2002
n. 15
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 88
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 35