Sentenza 321/2005 (ECLI:IT:COST:2005:321)
Massima numero 29695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29693  29694  29696


Titolo
SENT. 321/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ADOTTARE ORDINANZE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI PER LA RITENUTA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE ORDINANZE ANCHE IN TEMA DI ORDINE PUBBLICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere derogatorio previsto dalla norma censurata non può estendersi a materie (come quella dell’ordine pubblico) estranee alle competenze provinciali, stante la chiara formulazione letterale, che limita l’ambito delle ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti alle sole “materie di competenza provinciale” e, comunque, “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”. Non è pertanto fondata, in riferimento all’art. 88 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  18/12/2002  n. 15  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 88

Altri parametri e norme interposte