Sentenza 321/2005 (ECLI:IT:COST:2005:321)
Massima numero 29696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29693  29694  29695


Titolo
SENT. 321/05 D. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI REQUISIRE BENI MOBILI E IMMOBILI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE PREVISIONI DELLO STATUTO PER LA RITENUTA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI ANCHE NEI CONFRONTI DI BENI DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La formulazione della norma censurata non rivela alcun elemento che ne giustifichi una interpretazione estensiva, come quella prospettata dal ricorrente, da far ritenere i beni dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 52 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  18/12/2002  n. 15  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 52

Altri parametri e norme interposte