Sentenza 322/2005 (ECLI:IT:COST:2005:322)
Massima numero 29698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
29697
Titolo
SENT. 322/05 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - INSEGNANTI - DICHIARAZIONE DI INIDONEITÀ ALLA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DECORSI CINQUE ANNI DAL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO FUORI RUOLO O DI UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI - PERSONALE GIÀ COLLOCATO FUORI RUOLO O UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE DELLA SCUOLA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 322/05 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - INSEGNANTI - DICHIARAZIONE DI INIDONEITÀ ALLA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DECORSI CINQUE ANNI DAL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO FUORI RUOLO O DI UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI - PERSONALE GIÀ COLLOCATO FUORI RUOLO O UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE DELLA SCUOLA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le categorie di personale interessate dalla questione di legittimità costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente, trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Le categorie di personale interessate dalla questione di legittimità costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente, trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 35
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte