Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Applicazione diretta a integrazione del tessuto normativo regionale, salvo deroghe espresse (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, consente ai Comuni di rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nella stessa norma, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria). (Classif. 170004).
In mancanza di deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Esse sono infatti dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44566; S. 101/2021 - mass. 43851).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che aggiunge il comma 8-bis all'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, i comuni possono rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nello stesso comma 60, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria. La prevista possibilità non ha quale effetto la deroga ai termini per l'adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel cod. beni culturali e nelle NTA del piano paesaggistico, essendo, peraltro, la stessa disposizione impugnata a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»).