Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Possibilità di partecipare a funzioni collegiali - Limiti - Conseguenze - Nullità degli atti e invalidazione dell'intero giudizio svolto in violazione dei limiti indicati (nel caso di specie: inammissibilità, per aberratio ictus, delle questioni di legittimità costituzionale vertenti sulla disposizione che non prevede l'inutilizzabilità dei verbali di assunzione della prova, anche quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento, nei processi in cui i giudici di pace abbiano fatto parte dei collegi chiamati a giudicare i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen). (Classif. 165003).
L’art. 106, secondo comma, Cost. delinea un perimetro invalicabile per la magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, che solo a determinate condizioni e in via di supplenza può partecipare anche allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale. Ne discende che la nomina di magistrati onorari è ammessa per le sole funzioni attribuite ai giudici singoli, mentre la loro assegnazione ai collegi può essere disposta solo in via del tutto eccezionale. Il travalicamento di tali limiti, sul piano della disciplina processuale, causa il venir meno della legittimazione dell’organo giudicante e, nel processo penale, si traduce nel vizio di nullità insanabile degli atti compiuti dinanzi al collegio formato contra legem, secondo un regime di invalidità che è posto a presidio dell’invalicabile suddetto perimetro e che comporta il travolgimento dell’intero giudizio. (Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania, quarta sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost., dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto siano utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento. La disposizione censurata contiene solo il divieto di composizione dei collegi da parte del giudice onorario, senza riferirsi né all’ambito di applicazione dell’istituto della prova concordata, né alle conseguenze invalidanti discendenti dalla violazione del divieto, che costituiscono i bersagli del giudice a quo e che sono aliunde stabiliti. Ne consegue una evidente aberratio ictus, in quanto le censure, in coerenza con il vulnus lamentato, avrebbero dovuto investire, in parte qua, le norme di procedura che riconnettono la violazione del divieto anzidetto al venir meno della capacità del giudice e ne fanno discendere la sanzione processuale della nullità insanabile. Nella doverosa considerazione di questi profili, il giudice a quo avrebbe dovuto altresì constatare l’eccezionalità della previsione che ammette la partecipazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti del tribunale e interrogarsi sull’effettiva idoneità del collegio formato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 a rendere il giudizio e a essere considerato titolare della funzione giurisdizionale). (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; S. 107/2021 - mass. 43922; S. 419/1998 - mass. 24327).