Beni culturali – Tutela – Disciplina del procedimento di esportazione “semplificato” di cose stabilmente presenti in Italia – Denunciata disparità di trattamento, violazione della tutela del patrimonio culturale, dell’autonomia negoziale, della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà nonché del buon andamento della p.a. – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 che disciplinano il procedimento di esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, di tipo semplificato (c.d. “su dichiarazione sostitutiva di atto notorio”), cui sono soggette, tra le altre, le cose d’arte antica quando di valore sotto-soglia. Il rimettente, pur coinvolgendo tali disposizioni – nemmeno identificate con esattezza – in entrambi i gruppi di questioni sollevate non deve, in realtà, farne applicazione ai fini della soluzione della controversia, costituendo le stesse solo il contesto procedimentale nell’ambito del quale l’amministrazione ha adottato l’acquisto coattivo oggetto di impugnazione.