Sentenza 325/2005 (ECLI:IT:COST:2005:325)
Massima numero 29705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 325/05. REATI E PENE - DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - APPLICABILITÀ DELL’ATTENUANTE DEI “CASI DI MINORE GRAVITÀ” - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei “casi di minore gravità”.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 609  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte