Ordinanza 328/2005 (ECLI:IT:COST:2005:328)
Massima numero 29708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29709


Titolo
ORD. 328/05 A. IMPOSTE E TASSE - IRPEG - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO - ESCLUSIONE SOLO DELL’UTILE DI ESERCIZIO E NON ANCHE DELLE RISERVE DI UTILI - DEDOTTA DISCRIMINAZIONE DELLE SOCIETÀ CHE ACCANTONANO A RISERVA GLI UTILI PRODOTTI, SOTTOPOSTI ALL’IMPOSTA, RISPETTO A QUELLE CHE, DISTRIBUENDOLI, LI SOTTRAGGONO ALLA MEDESIMA IMPOSIZIONE - CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, nella parte in cui assoggetta all'imposta sul patrimonio netto delle imprese le riserve di utili, sollevata in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/1992  n. 394  art. 1  co. 

legge  26/11/1992  n. 461  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte