Ordinanza 328/2005 (ECLI:IT:COST:2005:328)
Massima numero 29709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29708


Titolo
ORD. 328/05 B. IMPOSTE E TASSE - IRPEG - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO - PROROGHE DELL’IMPOSTA, ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER UN SOLO TRIENNIO - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCÌPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI CERTEZZA DEL DIRITTO - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE DELL’ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, a causa della insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui prevedono la proroga dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, originariamente prevista per un solo triennio.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/1994  n. 564  art. 1  co. 

legge  30/11/1994  n. 656  art.   co. 

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 110

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte