Ordinanza 330/2005 (ECLI:IT:COST:2005:330)
Massima numero 29711
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 330/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO, A CARICO DI UN DEPUTATO PER I GIUDIZI ESPRESSI IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO PENALE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO TRA POTERI - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 330/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO, A CARICO DI UN DEPUTATO PER I GIUDIZI ESPRESSI IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO PENALE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO TRA POTERI - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Torino nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Torino è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento giurisdizionale del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali. Analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta. Per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Torino nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Torino è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento giurisdizionale del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali. Analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta. Per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/09/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3