Ordinanza 331/2005 (ECLI:IT:COST:2005:331)
Massima numero 29712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 331/05. PROFESSIONI - ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - RISERVA AI REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO, CON ESERCIZIO QUINQUENNALE DELLA PROFESSIONE E CON RIFERIMENTO ALLE SCRITTURE CONTABILI DI PROPRI CLIENTI NEL PERIODO D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA CERTIFICAZIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI ALTRI PROFESSIONISTI, INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE ALLA SCELTA E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, ECCESSO DI DELEGA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PEREQUATIVO E I PRINCIPI DI RAZIONALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 331/05. PROFESSIONI - ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - RISERVA AI REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO, CON ESERCIZIO QUINQUENNALE DELLA PROFESSIONE E CON RIFERIMENTO ALLE SCRITTURE CONTABILI DI PROPRI CLIENTI NEL PERIODO D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA CERTIFICAZIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI ALTRI PROFESSIONISTI, INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE ALLA SCELTA E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, ECCESSO DI DELEGA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PEREQUATIVO E I PRINCIPI DI RAZIONALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall’integrazione apportata dall’art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, nella parte in cui riserva l’attività di certificazione tributaria ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti loro clienti nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione. Manca, invero, nell’ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all’esame del giudice 'a quo'. Ed, infatti, il rimettente omette di specificare se i revisori contabili ricorrenti abbiano esercitato la professione di avvocato tributarista da almeno cinque anni; omette di precisare se nella specie sussista la “tenuta di scritture contabili” relative ai propri clienti da parte dei revisori contabili ricorrenti, dovendosi intendere, tale espressione, come formazione di esse sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista, ed, infine, nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi motivazione sulla ricorrenza dei predetti due requisiti richiesti dalla norma censurata per l’abilitazione al rilascio della certificazione tributaria.
- Prec. specifico ordinanza n. 499/2002.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall’integrazione apportata dall’art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, nella parte in cui riserva l’attività di certificazione tributaria ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti loro clienti nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione. Manca, invero, nell’ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all’esame del giudice 'a quo'. Ed, infatti, il rimettente omette di specificare se i revisori contabili ricorrenti abbiano esercitato la professione di avvocato tributarista da almeno cinque anni; omette di precisare se nella specie sussista la “tenuta di scritture contabili” relative ai propri clienti da parte dei revisori contabili ricorrenti, dovendosi intendere, tale espressione, come formazione di esse sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista, ed, infine, nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi motivazione sulla ricorrenza dei predetti due requisiti richiesti dalla norma censurata per l’abilitazione al rilascio della certificazione tributaria.
- Prec. specifico ordinanza n. 499/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
09/07/1997
n. 241
art. 36
co. 1
decreto legislativo
28/12/1998
n. 490
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte